Al di fuori degli ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia programmati con i c.d. "decreti flussi", il Testo unico sull'immigrazione all’art. 27 “Ingressi per casi particolari” (c.1, lett. r) prevede l’ingresso di persone per svolgere attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio, ovvero persone collocate "alla pari”.
Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nulla osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi ed è possibile solo per i cittadini di quei paesi che hanno stipulato l’accordo del Consiglio d’Europa sul collocamento alla pari del 24.11.1969 ratificato con la legge n. 304 del 18.05.1973. 
L’ingresso con visto di vacanze lavoro avviene in presenza di uno specifico accordo bilaterale tra l’Italia e uno stato terzo, (attualmente con Australia, Canada, Nuova Zelanda, Corea del Sud). Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze lavoro nel quadro degli accordi internazionali in vigore con l’Italia, il nulla osta al lavoro può essere rilasciato successivamente all’ingresso dello straniero nel territorio dello stato a richiesta del datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

Paesi che hanno stipulato accordi internazionali con l’italia

Gli scambi alla pari sono regolamentati dall’Accordo Europeo di Strasburgo n. 68 del 24.11.1969 ratificato in Italia con legge n. 304 del 18.05.1973.
I paesi aderenti sono: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldavia Norvegia, Spagna e Svizzera.
L’elenco dei paesi aderenti e firmatari è reperibile sul sito istituzionale del Consiglio d’E uropa /Ufficio Trattati internazionali 
Gli Stati che hanno stipulato con l’Italia accordi bilaterali sulle vacanze lavoro sono i seguenti:  Australia, Canada, Nuova Zelanda, Corea del Sud. 
 

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Durata del nulla osta

Riguardo alla durata dei nulla osta sopra citati, l’art. 40 comma 20 del D.P.R. 394/99 prevede che per gli scambi alla pari essa sia al massimo di un anno, mentre per le vacanze lavoro di sei mesi.

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La domanda di nulla osta
 

La domanda va trasmessa telematicamente allo Sportello Immigrazione attraverso il portale del Ministero per l’Interno.

Una volta accreditati sul sito del Ministero per l’inoltro delle istanze di nulla osta va compilato il modello N.
 

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Lo Sportello Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta all’autorità diplomatica consolare all’estero dove l’interessato si reca per il rilascio del visto di ingresso per l’I talia.

Una volta arrivato in Italia, entro 8 giorni dall’ingresso nel Paese, il lavoratore si reca presso lo Sportello Immigrazione comnpetente per territorio per la sottoscrizione della modulistica necessaria per richiedere il permesso di soggiorno (modello 209 e contratto di soggiorno).

Con la documentazione rilasciata dallo Sportello Immigrazione il lavoratore si reca successivamente all’ufficio postale per inviare alla Questura competente territorialmente la richiesta di permesso di soggiorno.

Dopo aver espletato gli adempimenti postali ed acquisita la ricevuta postale di spedizione del kit, il lavoratore può iniziare a prestare la propria attività lavorativa.
 

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Documentazione da produrre

• Una marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
• Una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sul nulla osta;
• Copia del contratto per lavoro alla pari
• copia della prima pagina del passaporto del lavoratore;
• copia del documento di identità del datore di lavoro;
• attestazione di idoneità alloggiativa e cessione di fabbricato;
• polizza assicurativa.
 

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Normativa

D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 art. 27 lettera r Testo Unico Immigrazione

DPR 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento di attuazione

Circolare congiunta Ministero Interno – Ministero del Lavoro del 14.07.2016 Documentazione occorrente ai fini dell’ingresso al di fuori delle quote

Accordo per il lavoro alla pari del 24.11.1969 ratificato con la legge n. 304 del 18.05.1973

Legge di ratifica dell’accordo europeo sul lavoro alla pari: Legge n. 304 del 18.05.1973





 

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