Lavoratore già presente in Italia per studio/tirocinio/formazione (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 286/98).

I limiti del permesso di soggiorno per studio

Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente allo studente extra U.E. che ne è in possesso di svolgere qualsiasi attività lavorativa fermo restando il limite massimo di 20 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. 394/1999 .

Per prestazioni lavorative superiori alle 20 ore settimanali è necessario che lo studente converta il permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione  in permesso di soggiorno per lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione può essere convertito in qualsiasi momento senza necessità di disporre di una quota, non essendo più prevista.

La domanda di conversione va inoltrata entro i 60 giorni precedenti alla scadenza del permesso di soggiorno in corso di validità.

I cittadini extra U.E., titolari di un permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale in corso di validità, che ricevano una proposta di lavoro subordinato prevedente un assunzione di durata almeno semestrale e che preveda una prestazione lavorativa superiore alle 20 ore settimanali, possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel caso di permesso di soggiorno ottenuto per frequenza universitaria (laurea, master o dottorato di ricerca) la richiesta di conversione potrà essere formulata anche prima della conclusione del ciclo di studi, analogamente anche nel caso di cittadini extra U.E. già presenti in Italia al compimento della maggiore età. In tutti gli altri casi (tirocinio o formazione professionale)  costituirà presupposto necessario per poter chiedere la conversione il completamento del ciclo formativo per il quale il permesso in oggetto è stato rilasciato. 

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I requisiti necessari per richiedere la conversione del permesso di soggiorno 
 

Prima di richiedere la conversione del permesso di soggiorno è necessario verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Per poter presentare la domanda è necessario che il permesso di soggiorno che si chiede di convertire risulti in corso di validità e che il cittadino extra U.E. richiedente risulti già assunto presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro che abbia, nel caso in cui si tratti di un rapporto a tempo determinato, una durata residua di almeno sei mesi e un impegno di almeno 20 ore settimanali oppure abbia ricevuto una proposta irrevocabile di lavoro prevedente una durata minima di sei mesi e un impegno minimo di almento 20 ore settimanali.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o tirocinio o formazione professionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dal titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero.

Una volta registrati sul portale del Ministero dell'Interno, per l’inoltro della domanda di conversione va compilato:

-il modello V2 per le conversioni relative a permessi di studio per percorsi universitari completati ovvero relativi a cittadini extra U.E. già presenti in Italia al compimento della maggiore età;

-il modello VA in tutti gli altri casi.

Il sistema ministeriale rilascerà al cittadino richiedente una ricevuta di avvenuto inoltro della domanda di conversione, la quale, però, non costituisce titolo di soggiorno, a differenza di quella di inoltro del kit postale.

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Cosa succede dopo l'invio dell'istanza di conversione

Lo Sportello per l'immigrazione competente (individuato in base al luogo di residenza dello studente) riceve l'istanza telematica sulla quale il competente Ufficio della Regione FVG esprime l'apposito parere tecnico in base all'esito favorevole dell'istruttoria.

In caso di parere favorevole, allo studente sarà consegnato in triplice copia il contratto di soggiorno (modello "Q") da far sottoscrivere al datore di lavoro.

Successivamente, lo Sportello per l'Immigrazione consegnerà al richiedente tutta la modulistica (modello 209 -“kit postale”) per il successivo invio alla Questura competente per territorio che, infine, rilascerà il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In caso di parere negativo viene inviata al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza, debitamente motivata.

Qualora, entro i 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non pervenga alcuna nota di integrazioni ovvero le stesse non risultino accoglibili, l'Ufficio procederà al rigetto della domanda di conversione presentata.

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Documentazione da produrre

  • n.1 marca da bollo da euro 16,00 indicata nella domanda telematica;
  • copia della prima pagina del passaporto dello studente straniero;
  • copia del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione ed eventuale ricevuta di rinnovo se è stato inviato un kit postale;
  • fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro (se straniero copia del titolo di di soggiorno);
  • certificato di laurea o del titolo di studio conseguito o attestazione sul completamento del tirocinio (solo nei casi dove previsto);
  • indicazione del n° di matricola INPS e codice INAIL – PAT dell’azienda;
  • proposta del contratto di lavoro (contenente indicazioni sulla tipologia di contratto CCNL applicato, livello/mansioni/orario di lavoro settimanale, località di impiego, etc.) firmata dal datore di lavoro e per accettazione anche dal lavoratore o, se già assunto (massimo 20 ore settimanali) copia del contratto lavoro stipulato o del modello UNILAV;
  • ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’alloggio di residenza.

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