Azioni positive

Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Cost.) vuol dire non fermarsi alla sola affermazione di principio dell’uguaglianza formale tra tutti i cittadini, bensì attuare misure specifiche di vantaggio per gruppi discriminati o potenzialmente discriminabili. Tali misure sono dette “Azioni Positive”.
 

Progetti di azioni positive degli Enti locali

Tra gli strumenti normativi adottati dalla nostra Regione in materia di pari opportunità, e più specificatamente relativi alla proposizione di "Azioni Positive", importanti sono la legge regionale 1990, n. 23, ed il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di pari opportunità” emanato, ai sensi della legge citata, con decreto del Presidente della Regione n. 330/2007.
 
In base a tale normativa e attraverso specifici bandi, emanati in raccordo con la Commissione regionale per le pari opportunità, sono finanziati progetti di “Azioni Positive” degli Enti locali tesi a espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne. 
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