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Con Decreto del Presidente n. 3/Pres del 9 gennaio 2023 sono state approvate le modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres e successive modifiche e integrazioni. Il testo coordinato è disponibile nella sezione normativa.
Indice dei contenuti
I destinatari
Entro il mese di febbraio di ogni anno si possono presentare le istanze sul sistema Istanze On Line (IOL) Linee Guida nella sezione DOCUMENTAZIONE a destra. Il Link per la presentazione delle istanze sarà disponibile dal primo febbraio 2024.
con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta Regionale dei Servizi (CRS) o carta d'identità (CIE). Per inform azioni sulla modalità di invio, vedi lePossono accedere ai contributi le associazioni di promozione sociale che alla data di presentazione della domanda di contributo sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione b) di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle associazioni di promozione sociale, e per l'intera durata della procedura contributiva. I progetti e le iniziative di formazione possono anche essere realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell’ambito di un rapporto di partenariato; in questo caso, tutte le associazioni partecipanti devono essere iscritte al RUNTS per l'intera durata della procedura contributiva. Ogni associazione può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto o ad una sola iniziativa formativa. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell’ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola associazione individuata come capofila. Non viene considerato rapporto di partenariato quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria associazione di promozione sociale o appartenenti alla medesima rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 117/2017.
Prima di presentare istanza di contributo è necessario che ogni associazione coinvolta (singola, capofila e partner) aggiorni i dati sul RUNTS con particolare riferimento alla sezione del numero dei soci.
In caso di coinvolgimento di un partenariato istituzionale pubblico, le convenzioni dovranno essere già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare.
Le iniziative finanziate
I contributi riguardano due diversi tipi di iniziative:
a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro; si tratta di progetti che riguardano l’erogazione di servizi con carattere prevalente di mutualità e non di natura commerciale, ovvero progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, rientranti nelle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017. Per essere finanziabili, questi progetti devono svolgersi interamente nel territorio regionale e avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi e non prevedere quote di iscrizione né altri versamenti a carico dell’utenza coinvolta nel progetto.
b) iniziative di formazione e aggiornamento a favore dei propri associati. Per essere finanziabili, le iniziative di formazione e aggiornamento devono svolgersi interamente nel territorio regionale; riferirsi alle attività e finalità dell'associazione; prevedere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi; non prevedere versamenti in denaro a carico dei partecipanti associati.
Si ricorda che la linea contributiva in oggetto si rivolge a progetti o iniziative formative e non ad attività istituzionale, pena l'inammissibilità della domanda.
Importo massimo concedibile
Il contributo, a pena d’inammissibilità, è concesso nella, misura massima dell’80 per cento dell’importo della spesa ammissibile fino a un massimo di euro 5.000,00 nel caso di progetti e iniziative realizzati da una singola associazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 nel caso realizzazione congiunta da più associazioni, nell’ambito di un rapporto di partenariato.
Spese ammissibili e non
Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell’Iva nella misura in cui sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
a) compensi a professionisti esterni e agli associati i quali non svolgono l’attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per prestazioni professionali di servizi, (nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto di utilità sociale);
b) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, purché comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data cui si riferisce il rimborso;
c) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature per i progetti di utilità sociale; d) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento dell'iniziativa formativa;
e) spese di noleggio materiali e attrezzature per le iniziative di formazione; f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;
g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto o iniziativa formativa;
h) spese per il personale dell’associazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto e 20 per cento del costo iniziativa formativa;
i) le spese per l’assicurazione stipulata esclusivamente per il progetto e relativa ai soli associati coinvolti nel progetto o nell'iniziativa formativa.
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
a) l’acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
b) l’acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti;
d) l’acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
e) l’acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;
g) rappresentanza;
h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
i) studi, ricerche ed indagini;
i bis) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner;
i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto legislativo 117/2017.