Sono le associazioni di promozione sociale, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La Regione riconoscere il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; promuovere lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; favorisce il formarsi di nuove realtà associative e si impegna a consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi individuati dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) così come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018.

I destinatari di questi interventi sono le associazioni di promozione sociale, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 
 

Obblighi di pubblicità e trasparenza per le  APS

Entro il 30 giugno le associazioni di promozione sociale devono adempiere all’obbligo - introdotto dall’art. 1, commi 125-127, della legge n. 124/2017, così come modificata dall'art. 35 del decreto legge n. 34/2019 - di pubblicare annualmente nel proprio sito o portale digitale le informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi e contributi erogati da pubbliche amministrazioni nell’anno precedente per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro.

Come specificato nella Circolare ministeriale n. 2/2019 vanno pubblicati:

a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b. denominazione del soggetto erogante;
c. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d. data di incasso;
e. causale.

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