Supporto e sostegno economico ai Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati e neo-maggiorenni.

L'art. 7 della l.r. 9/2023 "Tutela dei minori stranieri non accompagnati" dispone che la Regione tuteli il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporti i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione.

Il  minore straniero non accompagnato è definito,dall'art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

I Minori stranieri non accompagnati (MSNA) si trovano in una condizione di importante vulnerabilità che costituisce un fattore pregiudizievole alla crescita in quanto a rischio di vittimizzazione, marginalità, sfruttamento e abusi. Nell’ultimo decennio sono diventati sempre più protagonisti dei flussi migratori, costituendo un segmento importante della popolazione alla ricerca di protezione e asilo. Per i Comuni, in qualità di soggetti deputati all’accoglienza del minore e all’attivazione della rete dei servizi sociali, il tema dei giovani stranieri non accompagnati è divenuto centrale per il forte impatto sul sistema di welfare locale sia dal punto di vista economico che sociale e operativo (dal Rapporto statistico Immigrazione 2016 della Regione). 

Con DPreg 30 agosto 2023 n. 144, pubblicato sul BUR n. 36 del 6 settembre 2023, è stato adottato il Regolamento attuativo della l.r. 9/23, che disciplina la concessione di rimborsi agli Enti locali delle spese che restano a carico degli stessi per per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture. Tale intervento è esteso anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per i "neomaggiorenni" affidati al servizio sociale dal Tribunale dei minorenni (c.d. "prosieguo amministrativo"). 

In particolare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) della l.r. 9/23, la Regione supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri presso strutture autorizzate e accreditate ai sensi degli artt. 31 e 33 della l.r. 6/2006.

Si rimanda alla pagina relativa per ogni informazione.

Nella medesima pagina è possibile consultare il Registro regionale delle strutture per minori autorizzate e accreditate (I MSNA sono generalmente ospitati nelle strutture denominate "Comunità per l'integrazione sociale e socio-culturale)

SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER MSNA

Di seguito è pubblicata la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di contributo. 

Termine scadenza domande: 31 ottobre di ogni anno (a sportello)

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SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER NEOMAGGIORENNI

Di seguito è pubblicata la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di contributo. 

Termine scadenza domande: 31 ottobre di ogni anno (a sportello)

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 AVVIO DEL PROCEDIMENTO SPESE DI ACCOGLIENZA ENTI LOCALI PER MSNA e NEOMAGGIORENNI

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