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Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Obiettivo del decreto, che abroga il previgente D.lgs. 182/2003, è proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti situati nel territorio dello Stato, nonché garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 197/2021 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le Autorità competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, assicurando la consultazione di tutte le parti interessate, quali gli utenti del porto, le associazioni di categoria, le autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile. La predisposizione del Piano è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 197/2021 nonché delle disposizioni indicate nel relativo Allegato 1.
Nei porti ove l’Autorità competente è l’Autorità di Sistema Portuale, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è predisposto dalla stessa Autorità, che lo trasmette alla Regione ai fini dell’approvazione e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti. La Regione si esprime in merito alla coerenza con la pianificazione regionale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Nei porti ove l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la Regione, emana una propria ordinanza che costituisce il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, integrato per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il comune, o l'autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. La Regione predispone lo studio di cui all'articolo (12) del D.lgs. 152/2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta.
Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità competente può approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta esistenti.
In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi è soggetto a nuova approvazione almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.
I piccoli porti non commerciali, che presentano le caratteristiche di cui al decreto previsto all'articolo 4, comma 4 della legge 84/1994 e sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dalla predisposizione del piano qualora i loro impianti portuali di raccolta siano integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e sia garantita la messa a disposizione delle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti da parte del gestore dei servizi portuali agli utenti dei porti stessi. Per tali porti, nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato.
PIANI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO | |||||
soggetto | area
competenza |
intesa | data
approvazione |
atto
approvazione |
note |
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale | Porto di Trieste | non necessaria | 13/03/2020 | DGR 393/2020 | |
Porto di Monfalcone* | non necessaria | 17/07/2020 | DGR 1113/2020 | * solo banchine Portorosega, Centrale A2A, Silos Casillo | |
Capitaneria di Porto di Trieste | Porti minori Capitaneria Trieste | DGR 957/2017 | 03/07/2017 | Ord. Cap.
89/2017 |
|
Capitaneria di Porto di Monfalcone | Porto di Monfalcone* | DGR 2001/2012 | 04/01/2013 | Ord. Cap.
01/2013 |
* a seguito dell'intesa di cui alla DGR 2109/2019 le banchine Portorosega, Centrale A2A, Silos Casillo sono passate sotto la competenza della Autorità SP MAO, restano sotto la competenza della Capitaneria di Porto gli altri approdi e banchine trattati dal piano |
Ufficio Circondariale Marittimo di Grado | Porti Circomare Grado | DGR 1703/2009 | 21/07/2009 | Ord. UCM
51/2009 |
|
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro | Porti Circomare Porto Nogaro | DGR 1704/2009 | 23/07/2009 | Ord. UCM
37/2009 e 45/2009 |