Sino al 18.4.2013 rimangono in vigore tutti gli obblighi, ad eccezione di quelli in materia di orario minimo e massimo, che la L.R. 17 pone a capo dei gestori, quali ad esempio il rispetto dell’orario massimo e la disciplina delle aperture festive. Tuttavia, considerata la non coercibilità di tali obblighi, essi ormai paiono rilevare esclusivamente nei rapporti tra privati (ad esempio, potrà essere preteso il loro rispetto nel rapporto contrattuale tra gestore e compagnia petrolifera, ex art. 1374 c.c.). Un tanto, a ben vedere, vale anche con riferimento all’obbligo di orario minimo di 30 ore, non accompagnato da alcuna sanzione. Ne deriva che, nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, pare opportuno che i Comuni cessino l’effettuazione delle verifiche volte a garantire il rispetto di tali obblighi, stante l’impossibilità di irrogare sanzioni a fronte di eventuali violazioni della relativa normativa. Con riferimento alle turnazioni riferite al 2013, infine, si fa presente che la Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, ritenendo necessario addivenire ad un’interpretazione evolutiva delle norme di cui alla L.R. 19/2012, ha reputato opportuno che le Camere di Commercio non procedano alla predisposizione dei turni.
Dalla norma da ultimo citata si evince chiaramente che l’operatore economico che non adegua il proprio impianto alle nuove caratteristiche tipologiche entro tale termine diventi, per ciò solo, potenzialmente sanzionabile da parte del Comune sul cui territorio esercita la propria attività economica. Sarà quest’ultimo, in altri termini, che, nell’esercizio dei poteri di verifica di cui all’art. 42, provvederà ad accertare le eventuali inadempienze degli operatori economici e ad irrogare agli stessi le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell’art. 53. Entrambe le norme, peraltro, prevedono che la sanzione amministrativa pecuniaria venga determinata anche in base al numero dei mesi di ritardo nell’adeguamento. Orbene, visto che tali norme prevedono termini diversi (rispettivamente il 18/04/2013 per l’installazione delle apparecchiature per il self-service prepagamento ed il 18/10/2013 per gli altri adeguamenti), diversi saranno i dies a quibus sulla base dei quali andranno calcolati i mesi di ritardo nell’adeguamento, e ciò nonostante il Comune possa esercitare i propri poteri di verifica solamente a partire dal 18/10/2013. Se, pertanto, in tale data, l’ente territoriale più vicino al cittadino dovesse accertare che un operatore economico non ha installato nel proprio impianto le apparecchiature per il self-service prepagamento, allo stesso dovrà contestare un ritardo di 6 mesi nell’adeguamento a tale nuova caratteristica tipologica (il termine per l’installazione delle apparecchiature per il self-service prepagamento, infatti, è, come si è detto, il 18/04/2013).
Va premesso che la normativa di riferimento per ciò che concerne la durata del provvedimento di collaudo è data dalla L.R. 8/2002 e dal relativo Regolamento di Attuazione per il periodo antecedente all’entrata in vigore della L.R. 19/2012, e da quest’ultima a decorrere dal 18/10/2012. L’art. 2, comma 11 della L.R. 8/2002 prescriveva che gli impianti di distribuzione carburanti fossero soggetti a collaudo ad ogni scadenza del termine di quindici anni, secondo le modalità previste all’art. 10 del D.P.Reg. 0394/Pres. Attualmente, l’art. 45, comma 2 della L.R. 19/2012 stabilisce che il provvedimento accertativo finale di collaudo ha validità di quindici anni, e che alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere provvisto di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo richiesto dal titolare. Il titolare dell’impianto, pertanto, doveva (ai sensi della L.R. 8/2002) e deve tuttora (ai sensi della L.R. 19/2012) dotarsi di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo, con le modalità di cui all’art. 45 L.R. 19/2012, entro il termine di 15 anni dall’effettuazione della precedente verifica. Ciò chiarito, deve senz’altro riconoscersi l’applicabilità del regime sanzionatorio previsto dalla L.R. 19/2012, qualora l’accertamento comunale che ha riscontrato la scadenza del collaudo sia avvenuto in data successiva all’entrata in vigore di tale legge. Quanto alle modalità di irrogazione della sanzione, il Comune dovrà anzitutto sospendere immediatamente l’attività dell’impianto, invitando il titolare a provvedere agli adempimenti in materia di collaudo. L’attività dovrà rimanere sospesa sino alla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del provvedimento accertativo finale di collaudo, in analogia con quanto disposto all’art. 42, comma 8 L.R. 19; in tal senso non si vede in che termini il Comune possa concordare con la Ditta le tempistiche di sospensione. L’ente locale dovrà, inoltre, applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 52, comma 3.