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NUOVE MISURE AGEVOLATIVE IN FAVORE DELLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE O CHE TRASFERISCONO
L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Si segnala che la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019) ha
modificato,
con decorrenza dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, la disciplina
per la fruizione della riduzione di aliquota IRAP già prevista dall’articolo 7 della L.R. 3/2015 a
favore delle imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nella
Regione Friuli Venezia Giulia, introducendo le seguenti novità:
- eliminazione del richiamo contenuto nell’articolo 7, comma 1, della L.R. 3/2015 alla
lettera d) di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 446/1997, per
effetto della soppressione delle stesse disposizioni da parte del legislatore nazionale, che ha
espressamente escluso i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del
D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi-T.U.I.R.) dall’ambito di applicazione del
tributo IRAP;
- previsione di nuove misure di riduzione per i soggetti passivi IRAP di nuova costituzione o
che trasferiscono l’insediamento produttivo nel territorio regionale, cui è consentita l’a
pplicazione, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, di un’aliquota
IRAP ridotta a zero per i primi tre anni e ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno, a
decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento produttivo nel territorio
regionale;
- accesso alle nuove misure di riduzione anche per i soggetti passivi già costituiti o che
hanno trasferito l’insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dall’1 gennaio
2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del
quinquennio previsti dalle nuove disposizioni;
- rilevanza delle nuove misure agevolative in sede di determinazione dell’acconto per il
periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019: nello specifico, nella determinazione dell’acconto
dovuto ai fini IRAP per il periodo di imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2019, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all’aliquota la
riduzione disposta dalle nuove disposizioni sopra richiamate.
Si precisa che, anche dopo le modifiche apportate, la misura agevolativa rimane soggetta al
regime previsto per gli aiuti “de minimis”.
Con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2019 si evidenzia,
pertanto, che l’aliquota prevista dalla suddetta disposizione (aliquota ridotta a zero per i primi
tre anni e ridotta del 2,9 per cento per i successivi due) potrà essere applicata in sede di
acconto dell’imposta dovuta per il 2019.