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Articolo 7 – LR 20 febbraio 2015, n. 3 come modificato da art. 14, commi da 7 a 10 LR 29
dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019)
A decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 il legislatore ha modificato la
disciplina per la fruizione della riduzione di aliquota IRAP già prevista dall’articolo 7 della
L.R. 3/2015 a favore delle imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento
produttivo nella Regione Friuli Venezia Giulia, introducendo le seguenti novità:
- eliminazione del richiamo contenuto nell’articolo 7, comma 1, della L.R. 3/2015 alla
lettera d) di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 446/1997, per
effetto della soppressione delle stesse disposizioni da parte del legislatore nazionale, che ha
espressamente escluso i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del
D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi-T.U.I.R.) dall’ambito di applicazione del
tributo IRAP;
- previsione di nuove misure di riduzione per i soggetti passivi IRAP di nuova costituzione o
che trasferiscono l’insediamento produttivo nel territorio regionale, cui è consentita l’a
pplicazione, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, di un’aliquota
IRAP ridotta a zero per i primi tre anni e ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno, a
decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento produttivo nel territorio
regionale;
- accesso alle nuove misure di riduzione anche per i soggetti passivi già costituiti o che
hanno trasferito l’insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dall’1 gennaio
2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del
quinquennio previsti dalle nuove disposizioni.
Il legislatore ha altresì stabilito che in sede di determinazione dell’Acconto dovuto ai
fini dell’IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la nuova
misura agevolativa.
Ulteriori approfondimenti al riguardo sono disponibili al seguente link:
Si rammenta che,
sino al periodo di imposta 2018 compreso, la misura agevolativa in parola era
sottoposta alla disciplina previgente, di cui all’originario articolo 7 della L.R. 20 febbraio
2015, n. 3, ai sensi del quale ai soggetti passivi delle categorie sopra richiamate (che
comprendeva ancora i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui alla lettera d) dell’a
rticolo 3, comma 1, e all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 446/1997, richiamo divenuto però nel
frattempo irrilevante dopo la soppressione della stessa da parte del legislatore statale nel 2015)
che fossero di nuova costituzione o che trasferissero l’insediamento produttivo nella Regione
Friuli Venezia Giulia, si applicava, al valore della produzione netta realizzato nel territorio
regionale, una riduzione dell’aliquota IRAP pari all’1 per cento per la durata di cinque periodi di
imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento produttivo nel
territorio regionale.
Si precisa che, anche dopo le modifiche apportate, la misura agevolativa rimane soggetta alla
normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:
Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’articolo
2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita
la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista
dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli
privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente
Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione
IRAP:
ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al
divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta
che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la
nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute
negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto
per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di
provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai
fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del calcolo del cumulo nel triennio, gli stessi si
intendono
concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati, precisando che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi
il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che
“l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo
complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina
l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono
verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, il permanere dell’obbligo di acquisizione della
dichiarazione sostituiva di atto notorio ai fini del controllo del massimale degli aiuti “de
minimis”
solo sino al 1° luglio 2020. Dopo tale data, è previsto che il controllo del
massimale
avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle
Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle
apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta
nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto,
laddove permanga il vigente quadro normativo, il sistema informatico per l’invio
telematico delle dichiarazioni “de minimis” relative alle riduzioni di aliquota IRAP rimane
operativo
solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti e sino al periodo di imposta 2018
compreso.
Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non
omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio appena trascorso ( il 2018 rispetto ai due
precedenti) ha imposto la sospensione dell’applicativo informatico, in attesa di conoscere l’esito
dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di formulare nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione
delle nuove disposizioni, cui conseguirà l’adeguamento dell’applicativo informatico stesso.
Sino ad allora, rimane sospeso l’inoltro delle dichiarazioni “de minimis”. Del ripristino del
medesimo applicativo verrà data tempestiva notizia agli utenti sulle presenti pagine della Sezione
Tributi, come riportato nell’AVVISO in calce.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di
impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “
de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari
citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u
ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.
A tal fine sono attivi link specificamente dedicati all’impresa singola e all’impresa
unica, accessibili dai rispettivi box per l'invio on line.
Accesso al servizio di invio telematico
Avviso sospensione invio telematico dichiarazione "de minimis":
Per motivi tecnici di adeguamento degli applicativi informatici alla disciplina dettata dal
D.M. 31 maggio 2017, n.115 per il funzionamento del REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, è
momentaneamente sospeso il servizio per l’invio telematico delle dichiarazione “de minimis” per
tutte le manovre agevolative regionali in “de minimis” in ambito IRAP. Con successivo avviso verrà
qui data tempestiva notizia della ricostituita operatività dell’applicativo informatico.
Per accedere all'applicativo per l'invio telematico della dichiarazione “de minimis”, il
beneficiario e/o l'intermediario devono possedere la Carta regionale dei servizi (CRS) oppure una
smart card o business key standard CNS (es. Infocamere, Infocert).
La carta (o la business key) deve essere intestata al beneficiario che invia la
dichiarazione, o all'intermediario che la compila, e deve essere dotata di un certificato di
autenticazione valido.
Per utilizzare il dispositivo di autenticazione (smart card o chiave USB) sul sito internet
della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario che il PC dal quale si effettua l'accesso sia
configurato correttamente, cioè sia stato installato correttamente tutto il software per la
gestione del dispositivo e per l'importazione e la lettura dei certificati.
Il software da installare dipende dal dispositivo utilizzato. Per maggiori dettagli
consultare il documento "Informazioni sull'utilizzo della smart card per l'invio on line"
disponibile alla voce "invio on line dichiarazione “de minimis”.
Il nuovo numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di
Insiel è l’
800 098 788.
Per chiamate (*) da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare è lo
040 06 49 013.
(*) costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico.