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Riduzioni per imprese e professionisti di piccole dimensioni

FAQ - Manovre di riduzione/esenzione IRAP per imprese e professionisti di piccole dimensioni

In conformita' con quanto affermato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel parere formulato in data 12 novembre 2009 in risposta all'interpello n. 79/2009, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2009, nell'ambito del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), deve intendersi ricompreso anche il personale assunto con contratto di apprendistato

   

 Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è disciplinato dagli articoli da 33 a 40 dal D.Lgs. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e consiste nella possibilità di utilizzare, in modo discontinuo o intermittente, e previa chiamata, la prestazione lavorativa di un soggetto che si sia posto a disposizione del datore di lavoro. Al contratto si applicano le disposizioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato ma limitatamente ai periodi in cui il lavoratore svolga effettivamente la prestazione oggetto del contratto, mentre nei periodi di inattività matura solo l’indennità di disponibilità eventualmente concordata.

Possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro e lo stesso può altresì coesistere con altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di rapporti non sussistano incompatibilità.
Trattandosi inoltre di una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato non trova applicazione neppure per analogia la disciplina del lavoro a tempo parziale.
Con specifico riferimento all’agevolazione per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni, l’articolo 2 della L.R. 17/2008 stabilisce, al comma 1, che l’agevolazione spetta ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d’imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Non vi è dubbio pertanto che, qualora si configuri come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale assunto con contratto di lavoro intermittente rilevi ai fini del computo della soglia minima e  della soglia massima di lavoratori dipendenti stabiliti dalla norma regionale per l’accesso all’agevolazione.
Quanto alla modalità del computo, l'art. 39 del citato D.Lgs. 276/2003 stabilisce che "Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’a rco di ciascun semestre". Ai fini dell'agevolazione Irap il semestre di riferimento è quello antecedente la data di chiusura del periodo d’imposta, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2 della L.R. 17/2008 (ad es. in caso di esercizio coincidente con l’anno solare il semestre di riferimento è 01/07/2009 – 31/12/2009).

Con particolare riguardo alla verifica del rispetto della soglia minima dei dipendenti, non sussiste un limite orario al di sotto del quale il lavoratore intermittente non costituisca l'unità lavorativa minima richiesta dalla legge. Pertanto, anche laddove il soggetto passivo Irap si sia avvalso, nel semestre antecedente la data di chiusura del periodo d’imposta, dell’ausilio di un dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente, quale unico dipendente dell'impresa, egli avrà comunque accesso al beneficio in parola semprechè detto lavoratore intermittente abbia effettivamente lavorato nel semestre considerato. Il soggetto passivo Irap non avrà, invece, diritto al beneficio qualora il lavoratore intermittente non abbia effettivamente svolto alcuna attività lavorativa nel semestre antecedente la data di chiusura del periodo d’i mposta, secondo quanto emerge dall’articolo 38 del D.Lgs. 276/2006, comma 3.
Al fine, invece, della verifica del rispetto della soglia massima dei dipendenti, i lavoratori intermittenti sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario effettivamente svolto dal lavoratore nel semestre antecedente la data di chiusura del periodo d’imposta rapportato all'orario mensile di lavoro a tempo pieno contrattualmente previsto, così come risulta dalla Circolare INPS n. 17 dell’8 febbraio 2006.

 

ESEMPIO:

Orario mensile a tempo pieno previsto dal contratto = 160 ore (40 ore settimanali)

Numero dipendenti a tempo pieno = 1
Numero dipendenti a tempo intermittente = 3

Ore lavorate nel semestre antecedente la data di chiusura del periodo d’imposta dai lavoratori intermittenti, rispettivamente:
lavoratore intermittente n. 1 = 85 ore
lavoratore intermittente n. 2 = 85 ore
lavoratore intermittente n. 3 = 85 ore

Calcolo:
Ore lavorate complessivamente nel semestre antecedente la data di chiusura del periodo d’i mposta dai lavoratori intermittenti/ orario mensile a tempo pieno previsto dal contratto

( 85 x 3 ) /160 = 1,59 arrotondato a 2 unità di lavoro intermittente.
2 unità di lavoro intermittente + 1 unità di lavoro a tempo pieno = 3 unità di lavoro, quindi, poiché 3 è maggiore di uno e minore di 5 il contribuente ha diritto, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 17/2008, ad applicare l’aliquota dell’Irap ridotta.

ultimo aggiornamento: Wed Mar 30 12:09:28 CEST 2022